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FIRENZE – La Corte costituzionale torna a esaminare la Regione Toscana, questa volta con al centro la legge 61/2024, nota come Testo Unico del Turismo.

Il provvedimento, impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 10 marzo, è stato discusso nell’udienza pubblica dai giudici Giovanni Pitruzzella e Maria Alessandra Sandulli.

La legge introduce norme per regolamentare il settore turistico, con particolare attenzione alle strutture alberghiere, extra alberghiere e alle locazioni turistiche brevi. Tuttavia, secondo l’avvocato Gabriella Mangia, che ha rappresentato lo Stato, “la normativa incide in modo puntuale e limitativo sugli affitti brevi, un’attività ormai diffusa a livello nazionale, trasformando di fatto un’attività privata in attività turistica”.

Criticità emergono soprattutto dall’articolo 22, che impone l’obbligo di cambiare la destinazione d’uso di un immobile residenziale per poter svolgere un’attività ricettiva e consente ai comuni di stabilire limiti ancora più restrittivi rispetto alla legge stessa, configurandosi come una “delega in bianco”.

Lo Stato sottolinea inoltre come la legge toscana approcci il settore senza tener conto della necessità di una uniformità a livello nazionale. Viene infatti messa sotto la voce “turismo” una serie di attività che per molti aspetti non lo sono, incidendo su diritti di proprietà e sulla concorrenza in modo settoriale e limitato al solo territorio regionale, generando disparità rispetto ad altre regioni.

L’avvocatura di Stato richiama anche due sentenze recenti della Corte costituzionale a sostegno della sua posizione: la numero 143 del 2025, che ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Liguria perché non permetteva ai proprietari di hotel di svincolare la destinazione d’uso in caso di non convenienza economica, e la numero 369 del 2008, riguardante la Lombardia, dove fu dichiarata illegittima la norma regionale che richiedeva l’approvazione dell’assemblea condominiale per aprire un B&B. Entrambe le sentenze evidenziano l’importanza di garantire un trattamento omogeneo in materia di turismo e tutela del diritto di proprietà.

Lo Stato conclude ribadendo che non è ammissibile una regolamentazione differenziata del diritto di proprietà tra regioni, sottolineando la necessità di una disciplina unitaria per un settore ormai radicato e di portata nazionale.