CARRARA – Il Tribunale di Massa ha condannato in solido un’azienda di Carrara e il gruista responsabile delle operazioni di movimentazione al risarcimento di oltre 2,2 milioni di euro.
A ciò si aggiungono gli interessi e a circa 80mila euro di spese legali, in favore della compagna e della figlia di nove anni di Luca Savio, l’operaio morto nel luglio 2018 ad Avenza, frazione di Carrara.
La compagnia assicurativa dovrà contribuire al risarcimento fino a un importo massimo di 927mila euro. Il giudice ha inoltre escluso qualsiasi concorso di colpa da parte della vittima.
L’incidente nel deposito
L’incidente si verificò l’11 luglio 2018 nel deposito della Fc Autogru di Avenza. Savio, assunto da appena sei giorni dopo un periodo di precarietà lavorativa, stava svolgendo le operazioni preliminari alla movimentazione di un blocco di marmo del peso di 4.430 chili.
L’operaio si trovava nel piazzale quando il blocco lo colpì alla schiena. Le ferite riportate furono fatali e Savio morì sul luogo di lavoro.
Respinta l’ipotesi di corresponsabilità
Nel corso della causa, l’azienda e il gruista avevano sostenuto l’ipotesi di un concorso di colpa del lavoratore, richiamando anche la presunta assenza del casco protettivo.
Come riportato da Il Tirreno, il giudice Michele Fornaciari ha respinto la tesi, rilevando l’assenza di prove sulla corresponsabilità di Savio e anche sull’effettiva mancanza del casco. Secondo il Tribunale, inoltre, il dispositivo di protezione non avrebbe comunque modificato l’esito dell’incidente, poiché l’operaio era stato colpito alla schiena.
Obblighi di sicurezza
Nella ricostruzione delle responsabilità, il giudice ha attribuito particolare rilievo alla natura dell’attività svolta. La movimentazione di un blocco di marmo delle dimensioni di quello coinvolto nell’incidente è stata qualificata come attività pericolosa, sia per il conducente del mezzo sia per l’imprenditore, titolare degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro.
Da questa qualificazione, secondo il Tribunale, deriva l’obbligo di dimostrare l’adozione di tutte le misure necessarie a prevenire il danno. Nel caso esaminato, mancherebbe la prova in questione.







