TURISTI2.jpgRiemergo dalla lettura e dell’analisi dei 162 articoli della nuova proposta di legge regionale toscana sul turismo e l’impressione è quella di aver ascoltato l’omelia domenicale di un bravo parroco, sempre capace di trovare una buona parola per i propri fedeli. Non risolve i problemi, non li può realisticamente risolvere, ma sa come trasmettere ad ognuno un elemento di serenità e di speranza, che possa essere di conforto fino alla domenica successiva.

La stessa cosa si può dire di questa proposta di legge sul turismo in Toscana: la materia è complessa ed in continua evoluzione, per cui veramente difficile da governare, ma tutti possono trovarci un elemento di fiducia per la propria attività: per tutti c’è quella buona parola che possa rincuorarli ed essere di aiuto, almeno spiritualmente, a portare avanti il lavoro.

L’articolo 2 dà spazio e importanza al turismo accessibile, l’articolo 8 assicura un futuro agli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD) anche se ancora nessuno ha capito che cosa sono, l’articolo 10 introduce uno strapuntino per le Camere di Commercio, l’articolo 16 invita i comuni ad associarsi su un “prodotto turistico omogeneo”, l’articolo 17 garantisce il ruolo che hanno sempre avuto alle benemerite pro-loco e così via, in modo che nessuno dire di sentirsi escluso dallo sguardo premuroso della Regione Toscana.

Le strutture ricettive hanno la possibilità di vendere qualche servizio turistico accessorio (già lo fanno da anni), si disciplinano finalmente gli alberghi diffusi ma solo nei centri con meno di 5000 abitanti (come è giusto, a mio parere, e tranquillizzando così gli operatori delle città d’arte), si introducono anche i Condhotel, che non ho capito cosa sono, ma è sicuramente colpa mia che non tengo più il passo con i tempi.

Dove la legge dà il meglio di sé, nel senso dell’omelia, è sul tema più scottante: quello degli affittacamere. Perché fissa due paletti precisi sulla necessità di gestione in forma imprenditoriale dell’attività di affittacamere, e quindi stabilisce le norme chiare di cui c’è bisogno e le relative le sanzioni, ma – proprio come un bravo parroco – trova il modo per dare speranza a tutti gli altri, evitando l’obbligo per chi affitta fino a 90 giorni nell’arco di un anno, mantenendo la figura dell’affittacamere non professionale e, all’articolo 72, dando perfino nobiltà legislativa alla sharing economy: “non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario”.

Scambiatevi un segno di pace.

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