edificio di edilizia popolare
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FIRENZE – La Corte Costituzionale ha bocciato il criterio della ‘residenza storica’ per le case popolari in Toscana. Bocciata la norma della Regione che attribuiva punteggi crescenti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio.

La sentenza colpisce specificamente l’Allegato B, lettera c-1), della legge regionale n. 2 del 2019, richiamato dall’articolo 10 della stessa legge.

Secondo i giudici costituzionali, questa disposizione – pur non prevedendo la residenza come requisito obbligatorio per accedere al bando – conferiva un peso eccessivo alla “storicità di presenza” sul territorio, a discapito della reale condizione di bisogno abitativo. Tale meccanismo, ha sottolineato la Corte, finisce per sminuire la centralità del disagio economico e sociale, che deve invece essere il criterio guida per l’assegnazione delle case popolari.

Il diritto all’abitazione, ribadisce la pronuncia, è un diritto sociale fondamentale, strettamente legato alla garanzia di un’esistenza dignitosa per chi non dispone di risorse sufficienti. Attribuire punteggi significativi basati sul radicamento territoriale, scollegati dallo stato di bisogno, risulta quindi irragionevole e contrario alla finalità stessa del servizio pubblico di ERP. Inoltre, crea una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini in condizioni di fragilità simile, penalizzando chi si è trasferito più recentemente in cerca di opportunità, spesso proprio a causa del proprio stato di indigenza.

La decisione non chiude del tutto la porta a criteri legati alla presenza sul territorio: la Corte precisa che il radicamento può essere valutato in modi diversi, purché indicativo di una prospettiva di stabilità e collegato al bisogno. È il caso, ad esempio, del punteggio progressivo previsto dalla stessa legge toscana per l’anzianità di permanenza in graduatoria, che riflette l’acuirsi della sofferenza sociale per la prolungata mancanza di un alloggio.

La sentenza arriva al termine di un percorso giudiziario iniziato con un rinvio dal Tribunale di Firenze e rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza costituzionale sull’accesso alle prestazioni sociali. In passato, la Corte aveva già bocciato requisiti rigidi di residenza pluriennale come condizione di accesso ai bandi ERP, spingendo diverse Regioni – inclusa la Toscana – a riforme nel 2021.

La pronuncia avrà effetti immediati sulle graduatorie in corso e potrebbe spingere la Regione a una nuova modifica normativa per adeguarsi. Resta aperta la riflessione su come bilanciare equamente il sostegno ai più fragili con la valorizzazione della stabilità territoriale, senza discriminazioni.