Il giorno della presentazione in Regione della multiutility

FIRENZE – “Sulla quotazione in borsa della Multiutility toscana dei servizi di acqua, energia e rifiuti, si è pronunciata la Corte dei Conti in seguito ad una richiesta di chiarimenti del sindaco di Loro Ciuffenna ed è stata chiara: la fusione per incorporazione si può fare ma la nuova azienda non può aprirsi al mercato azionario privato perché ciò comporterebbe la “vendita” di beni demaniali, come le reti idriche, che sono incedibili e inalienabili”.

Lo fa sapere, con una nota, Silvia Noferi consigliera regionale della Toscana M5S spiegando come “chiedevamo di annullare l’operazione di fusione, in autotutela degli stessi enti locali che dei consiglieri di maggioranza che tale delibera avevano votato, ma tutti sono rimasti sordi di fronte ai nostri avvertimenti.

Ricordiamo le dichiarazioni del presidente di Alia che abbiamo incontrato spesso nei vari Consigli Comunali ad illustrare la delibera, il quale riteneva fondamentale la quotazione in borsa per reperire i capitali necessari per la costruzione degli impianti e ci domandiamo come mai nessuno dei manager pubblici abbia mai approfondito la questione della necessità che i beni demaniali rimanessero totalmente in mano pubblica”.

“Si configura adesso un grave problema, sia per gli enti locali che per la nuova società, problemi che rischiano di sfociare in un notevole danno erariale; ma una cosa è certa, noi del M5S non lasceremo passare nel dimenticatoio della calura estiva questo esproprio di beni pubblici” conclude la consigliera Noferi.

“Evitare strumentalizzazioni”: “Il percorso di fusione approvato in ossequio ai principi e alla disciplina di settore” e la “titolarità dei beni demaniali resterà ovviamente in mano pubblica”. Così Alia Multiutility Toscana, ha risposto ai dubbi e alle valutazioni sollevate dal Coordinamento delle associazioni.

In merito alla sentenza 159/2023 della sezione Toscana della Corte dei conti, citata dai Comitati, nella nota di Alia “si chiarisce che il principio, richiamato nel dispositivo, relativo alla titolarità delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali, non ha alcun impatto sul processo di aggregazione. Peraltro, si condivide pienamente il principio giuridico contenuto nella citata sentenza in base al quale la titolarità dei beni afferenti al demanio indisponibile, anche ai sensi dell’articolo 826 e seguenti del Codice civile, debba essere necessariamente pubblica. Nella fase dell’individuazione delle più idonee modalità di gestione delle singole concessioni di servizio idrico integrato, tale principio sarà indubbiamente rispettato con le modalità più rigorose possibili, come peraltro già avvenuto nella fattispecie paragonabile di Consiag servizi Comuni. L’attività industriale d’interesse della Multiutility viene esercitata in concessione e a prescindere dal presupposto della titolarità delle infrastrutture e degli impianti”.

 

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