Gli alunni minori di diciotto anni con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento come dislessia, discalculia o disgrafia, hanno diritto all’indennità di frequenza, ovvero al riconoscimento di un sostegno economico per le spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.

Inps battuto La sentenza è stata del Tribunale di Prato che ha respinto il ricorso che l’Inps aveva presentato contro la famiglia di un bambino spiegando come, nel caso specifico, il deficit dell’apprendimento non fosse singolo ma plurimo e complesso; «si tratta – si legge nella sentenza di fine dicembre – non di un semplice deficit di lettura ma di un deficit più grave comprendente anche la scrittura la quale si ripercuote anche in ambito matematico in relazione alla scrittura dei numeri e di linguaggio».

I dati I Disturbi specifici dell’apprendimento interessano, in Toscana come in Italia, circa il 3.5% della popolazione in età scolastica dalla seconda elementare alla fine delle superiori. Ma sui grandi, over 18, esiste problemi a livello nazionale. Quasi nessun servizio pubblico fa diagnosi e ci sono anche pochi privati. A livello nazionale si parla complessivamente di 350.000/400.000 soggetti con disturbo, per il momento le certificazioni in possesso del Ministero dell’istruzione sono 186.000. Quindi circa la metà dei soggetti non è tutelato ai sensi della legge 170/2010.

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La consulente di parte Christina Bachmann

E proprio gli effetti di questa “storica” sentenza sono stati spiegati a Prato in un incontro pubblico, organizzato dal Centro Risorse, con i genitori dell’alunno. «Avere un sostegno di tipo economico per questi bambini che non sono autonomi nello svolgimento del percorso scolastico deve diventare un diritto al pari degli aiuti che vengono loro offerti a scuola» – ha detto la madre dell’alunno. La diagnosi di DSA, tuttavia, non ha ricadute solo sulla scuola, ma richiede una presa in carico con percorsi di riabilitazione a spese della famiglia, con un notevole dispendio di denaro che non è coperto dalla legge. «Esiste già una legge che dà un contributo ai minori che sono limitati nella loro autonomia a causa di disturbi di tipo clinico, sull’indennità di frequenza – ha aggiunto Christina Bachmann psicologa e consulente di parte nella causa – Nonostante si tratti di una legge a livello nazionale, i criteri di assegnazione di questo contributo, tuttavia, sembravano variare non solo di regione in regione, ma addirittura di commissione in commissione. Una sentenza, storica, destinata finalmente a fare chiarezza».

 

 

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