Continuiamo l’analisi delle novità in materia di imposizione fiscale degli immobili, iniziata nei numeri di febbraio e marzo. La Tasi rappresenta la vera novità. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, come definita ai fini Imu, di aree scoperte e delle aree edificabili. Non sono soggette alla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali soggetti al tributo, quelle non operative e le aree comuni condominiali. La Tasi è dovuta dai possessori o dai detentori delle unità immobiliari soggette. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti solidalmente all’adempimento: ad esempio, marito e moglie che possiedono l’immobile pagheranno la TASI congiuntamente. Se l’unità immobiliare è occupata dal comodatario o dall’affittuario, la Tasi è dovuta anche da questi ultimi, nella misura stabilita dal Comune, comunque compresa fra il 10% e il 30% del totale. La base imponibile è quella prevista per l’Imu, l’aliquota base è dell’1 per mille. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento ma può anche incrementare tale aliquota. Possono essere previste delle riduzioni che tengano conto anche della capacità contributiva della famiglia (Isee), ma anche per l’abitazione con unico occupante, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno all’estero, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. La Legge di stabilità per il 2014 stabilisce dei limiti alla possibilità dei Comuni di determinare l’aliquota della Tasi:
– la somma delle aliquote Tasi ed Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima per l’Imu, fissata al 11,4 per mille per gli altri fabbricati e ad altre aliquote minori, in relazione alle tipologie di immobile;
– solo per il 2014 l’aliquota massima Tasi non può eccedere il 3,3 per mille;
– per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può eccedere l’1 per mille.
Per le abitazioni principali e relative pertinenze il prelievo può arrivare al 6 per mille, con la sola componente Tasi visto che tali immobili sono esenti dall’Imu.
Gli esempi sotto riportati sono solo indicativi, dato che solo nelle prossime settimane questa travagliata riforma fiscale troverà una definitiva impostazione.
Contribuente proprietario di un immobile destinato ad abitazione principale di rendita € 1.000 oltre a un garage con rendita € 100; aliquota Tasi = 1 per mille; aliquota Imu abitazione principale 4 per mille; aliquota Imu per gli altri fabbricati 9 per mille.
Imu = esente.
Tasi = € 1.100 x 1.05 x 160 x 1/1000 = € 184,80.

Stesso contribuente di cui sopra; medesime aliquote Imu; aliquota Tasi = 2,5 per mille.
Imu = esente.
Tasi = € 1.100 x 1.05 x 160 x 2,5/1000 = € 462,00.

Stesso contribuente di cui sopra, ma i garage sono due con € 100 di rendita cadauno; aliquota Imu abitazione principale 4 per mille; aliquota Imu per gli altri fabbricati 9 per mille; aliquota Tasi = 1 per mille.
Imu secondo garage = € 100 x 1,05 x 160 x 9/1000 = € 151,20
Tasi = € 1.200 x 1.05 x 160 x 1/1000 = € 201,60.

Contribuente proprietario di un immobile destinato ad abitazione principale (rurale) di rendita € 1.000 oltre a fabbricati strumentali all’attività agricola con € 3.000 di rendita complessiva; medesime aliquote Imu; aliquota Tasi = 1 per mille.
Tasi abitazione principale (rurale) = € 1.000 x 1.05 x 160 x 1/1000 = € 201,60.
Tasi fabbricati strumentali = € 3.000 x 1.05 x 110 x1/1000 = € 346,50

Stesso contribuente di cui sopra ma l’abitazione è concessa in locazione ad altro contribuente; aliquota Tasi = 1 per mille; aliquota Imu abitazione principale 4 per mille; aliquota Imu per gli altri fabbricati 9 per mille. Il Comune stabilisce il 30% dell’imposta a carico dell’utilizzatore.
Imu = € 1.000 x 1,05 x 160 x 9/1000 = € 1.512,00 a carico del contribuente proprietario;
Tasi = € 1.000 x 1.05 x 160 x 1/1000 x 30% = € 50,40 a carico dell’affittuario;
Tasi = € 1.000 x 1.05 x 160 x 1/1000 x 70% = € 117,60 a carico del contribuente proprietario.

Da Dimensione Agricoltura, aprile 2014

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