AREZZO – Una delibera lunga otto pagine quella con cui l’Anac, l’Autorità nazionale Anticorruzione, ha motivato l’inconferibilità dell’incarico di presidente di Estra a Francesco Macrì.

Nella delibera 744 del del 10 novembre, l’Autorità, nell’analisi della vicenda prende come riferimento l’art. 7 del Decreto legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

Dopo aver ripercorso le tappe della vicenda, dall’arrivo della segnalazione all’apertura del procedimento, fino all’acquisizione delle memorie difensive, l’Anac conferma la sussistenza dei due profili di inconferibilità: essere stati nei due anni antecendenti (periodo di raffreddamento) componente della Giunta o del Consiglio del Comune conferente l’incarico; assumere l’incarico di amministratore di un ente di diritto privato in controllo da parte di un comune, avente popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Nel caso di Macrì, rileva l’Autorità dopo un’articolata spiegazione, la sussistenza di entrambi viene confermata e che quindi “deve ritenersi integrata la fattispecie di inconferibilità prevista all’articolo 7 del decreto legislativo 39/2013 a far data dall’attribuzione di deleghe gestionali dirette al Dott. Macrì, avvenuta nell’occasione del rinnovo nell’incarico di Presidente di Estra Spa intervenuto in data 31 07 2017”.

“Inoltre – prosegue la delibera – viene travolto, per la suaesposta inconferibilità, anche l’ultimo rinnovo dell’incarico (tutt’ora in corso) avvenuto in data 15.07.2020. Il periodo di raffreddamento non poteva, infatti, considerarsi ancora decorso, alla luce di quanto già chiarito da Anac con delibera 445 del 27 maggio 2020”.

Da qui le decisioni secondo cui è stata dichiarata l’inconferibilità dell’incarico e la conseguente nullità degli atti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti; inoltre, la decisione di rimettere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente conferente, la comunicazione della causa di inconferibilità. Infine, l’Anac ha stabilito, qualora sia appurata la sussistenza anche dell’elemento soggettivo, oltre che oggettivo, che per tre mesi sarà inibito agli amministratori (l’attuale giunta di fatto) che hanno proceduto a tale nomina, la possibilità di procedere ad altre nomine pubbliche.

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