Mancano poco meno di due mesi al rinnovo dei Consigli e delle giunte comunali ma se provate a chiedere ad un candidato sindaco o a un comitato elettorale quanti potranno essere i componenti delle liste dei candidati o quelli delle assemblee elettive le risposte saranno le più disparate. Con la conseguenza che a regnare, per colpa di modifiche ai vari decreti legge che nel tempo si sono susseguiti, è ancora il caos. A mettere un po’ di ordine è arrivata l’approvazione al Senato, lo scorso 26 marzo, del disegno di legge Delrio sul riordino delle Province e l’istituzione delle città metropolitane (leggi) e che, in attesa di tornare alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva, è stato emendato con l’inserimento di norme di immediato interesse per i Comuni proprio in vista delle elezioni del 25 maggio.

La normativa vigente Ad oggi la composizione dei Consigli comunali e delle giunte è stabilita dagli articoli 37 e 47 del Testo unico degli enti locali. Ma i primi cambiamenti sono arrivati nel 2009 quando sono intervenute norme che hanno ridotto il numero degli organi collegiali senza però modificare gli articoli del TUEL. In pratica sono stati ridotti del 20% il numero dei consiglieri e fissato il numero massimo degli assessori in misura pari «ad un quarto del numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all’unità superiore». Successivamente, con il DL 138/2011, è stato fissato il numero dei consiglieri e degli assessori nei Comuni fino a 10mila abitanti e decretata la soppressione delle giunte nei Comuni inferiori a mille abitanti.

Le novità del ddl Delrio Il disegno di legge nella versione approvata al Senato prevede invece che nei Comuni da 0 a 3mila abitanti il Consiglio comunale sia composto dal sindaco e da 10 consiglieri, il numero massimo di assessori è pari a 2, mentre non si applica il divieto di rielezione del sindaco per un terzo mandato. I mandati consecutivi, quindi, salgono a tre. Le liste possono essere composte da un minimo di 8 a un massimo di 10 candidati e deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi, con almeno un uomo o una donna.

Nei Comuni da 3mila a 10mila abitanti il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da 12 consiglieri, il numero massimo di assessori è pari a quattro. Le liste possono essere composte da un minimo di 9 a un massimo di 12 candidati e deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi, con almeno un uomo o una donna. Nei Comuni da 5mila a 10mila abitanti il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da 12 consiglieri, il numero massimo di assessori è pari a quattro. Le liste possono essere composte da un minimo di 9 a un massimo di 12 candidati. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati con arrotondamento all’unità superiore. Nei Comuni da 10mila a 15mila abitanti il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da 16 consiglieri. Le liste possono essere composte da un minimo di 12 a un massimo di 16 candidati. Gli assessori nella misura di un quarto del numero dei consiglieri contando anche il sindaco e arrotondato al numero superiore. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati con arrotondamento all’unità superiore. Nei Comuni superiori a 15mila abitanti il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da 16 consiglieri. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi con arrotondamento all’unità superiore. Inoltre, sempre secondo il testo approvato al Senato al momento i costi di funzionamento degli organi rimane invariato e quindi, ad esempio, in un Comune con meno di 3mila abitanti il nuovo consiglio di 10 componenti potrebbe distribuire gettoni per il valore calcolato su 6 consiglieri. Lo stesso riproporziona mento vale per gli organi esecutivi.

Parità di genere nelle liste di candidati La legge 215/2012 ha introdotto novità per «promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere». E così se nei Comuni fino a 5mila abitanti basta assicurare anche solo un candidato di uno dei due sessi, nei Comuni superiori a 5mila abitanti nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentanti in misura superiore ai due terzi.

Parità di genere nelle giunte La legge, sempre la 215/2012, in questo caso demanda agli statuti comunali e provinciali la rappresentanza di genere nelle giunte mentre l’articolo 46 obbliga il sindaco o il presidente della Provincia nella nomina dei componenti il rispetto del principio di pari opportunità.

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