incidenti_stradali_0.jpgArriva la legge sull’omicidio stradale. Il testo, alla quinta lettura, è stato approvato dall’Aula di Palazzo Madama ed è quindi legge. L’Aula ha detto “sì” al voto di fiducia chiesto dal governo sul ddl per l’omicidio stradale. I voti a favore sono stati 149, 3 i contrari e 15 gli astenuti. «Viva soddisfazione» per una legge «che rivoluziona totalmente il peso delle responsabilità a carico di quanti uccidono sulla strada dopo aver commesso alcune violazioni gravi, prime fra tutte gli abusi di alcol e droga» è stata espressa dalle associazioni da anni impegnate nella battaglia per l’istituzione del reato di omicidio stradale: Asaps, Gabriele Borgogni e Lorenzo Guarnieri, intitolate quest’ultime a due giovani morti in incidenti a Firenze. L’associazione Guarnieri è stata anche la prima a lanciare la petizione per una legge popolare sull’omicidio stradale, primo firmatario Matteo Renzi quando era sindaco di Firenze.

Cosa prevede il testo Ventisette anni rappresentano la pena massima prevista per chi guidando in stato di ebbrezza (con grado alcolemico superiore a 1,5) o sotto l’effetto di droghe uccide più di una persona e si dà anche alla fuga. Se invece la vittima è una, il colpevole rischia da 8 a 12 anni di carcere, che diventano 18 se fugge dalla scena dell’omicidio. Per quanto riguarda la patente, il ddl prevede la revoca da 15 a 30 anni dopo la condanna definitiva. Prima della condanna la patente potrà essere sospesa fino a 5 anni (se ci sono vittime o feriti) in attesa degli esiti del processo. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni. Tra le modifiche al codice penale l’inserimento dell’omicidio stradale tra i delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza; inoltre chi rifiuta di sottoporsi agli esami per accertare lo stato di ebbrezza alcolica o di sostanze stupefacenti viene coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti, nel rispetto degli accorgimenti già previsti dal codice penale. Capitolo a parte quello delle lesioni personali stradali per le quali la reclusione va da 2 a 4 anni. Se il conducente che ha provocato feriti si da’ alla fuga la pena potrà essere aumentata fino alla à Se invece non ci sono responsabilità dirette la pena potrà essere diminuita fino alla metà.

 

Articolo precedenteCultura in carrozza. In partenza il “Treno letterario”. Da Saline a Cecina sulle tracce di Etruschi, Romani e Cassola
Articolo successivoBinari di cultura. Toscanalibri, parte il treno letterario sulla tratta Volterra-Cecina