Per i lavoratori senesi e toscani del settore turistico è possibile attingere per la prima volta alle misure di sostegno al reddito predisposte dagli enti bilaterali di settore. La novità diffusa da Confesercenti Siena è frutto della recente convenzione sottoscritta tra EBCT (Ente Bilaterale Commercio e Turismo della Toscana) e la Direzione Regionale dell’INPS, che prevede o l’erogazione in partnership di ammortizzatori sociali straordinari in cui l’Ente dovrà accollarsi il 20% delle indennità erogate.


Accordo – I casi di intervento dell’EBCT di Confesercenti sono quelli previsti dall’Ipotesi di accordo del Ccnl Turismo sottoscritta il 20/02/2010, fatta eccezione per gli interventi a favore di apprendisti licenziati. In particolare l’Ente interverrà nei casi di lavoratori di aziende in regola con il pagamento dei contributi dell’Ente Bilaterale del Turismo da almeno 2 anni; nel caso di lavoratori assunti da un’azienda con una anzianità contributiva inferiore ai due anni, resta salvo quanto previsto dalla Legge 2/2009 (il lavoratore deve avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa all’lnps) e dovrà avere almeno 2 anni di quote versate a favore dell’Ente bilaterale del turismo di Confesercenti  con altra azienda.


Casi di intervento – Questi, in sintesi, i casi di intervento: a) Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali; b) Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti per i dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di specifici requisiti, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali:  c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 (e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento), in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.


Siena

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