FIRENZE – Il Tribunale di Firenze respinge il ricorso degli ex consiglieri: legittimo il blocco Istat sui vitalizi per il triennio 2023-2025
Per la seconda volta il Tribunale di Firenze ha dichiarato legittimo il blocco dell’indicizzazione Istat sui vitalizi degli ex consiglieri regionali, confermando la validità della legge regionale che ha sospeso l’aumento automatico per il triennio 2023-2025 come misura di contenimento della spesa pubblica.
A presentare il ricorso erano stati 18 ex consiglieri della consiliatura 2010-2015, di diversi partiti, che contestavano l’incostituzionalità del blocco e chiedevano il pagamento degli arretrati calcolati sull’indice Istat pieno, non ridotto dai provvedimenti del 2015 e del 2019. I ricorrenti risiedono in vari comuni toscani — tra cui Firenze, Prato, Lucca, Pistoia, Siena e Grosseto — e i vitalizi erogati (dato 2025) superano complessivamente i 5 milioni di euro all’anno, a favore di oltre 180 beneficiari tra titolari e familiari.
La sentenza
Nella sentenza la giudice Adriana Mari precisa che la materia dell’indicizzazione rientra nelle competenze regionali e non emergono profili di incostituzionalità. Sul merito, il provvedimento della Regione viene valutato come «un legittimo contenimento della spesa pubblica», coerente con l’obiettivo della legge nazionale n. 145/2018.
La magistrata sottolinea la temporaneità e l’assenza di retroattività della misura, nonché la sua proporzionalità. «La legge non sospende il meccanismo perequativo, né incide sugli importi già maturati, ma opera un semplice raffreddamento temporaneo della dinamica di adeguamento, con un impatto concreto limitato e comunque rapportato alla consistenza dell’assegno percepito».
Le motivazioni
Analizzando i singoli importi percepiti dagli ex consiglieri, il Tribunale ritiene che anche senza l’adeguamento Istat la riduzione sia «contenuta» e non comprometta la capacità dei beneficiari di far fronte alle esigenze ordinarie di vita. Per la giudice, gli articoli 36 e 38 della Costituzione — che tutelano il lavoro e la solidarietà sociale — «non trovano applicazione rispetto ai vitalizi», considerati trattamenti «non di natura pensionistica».
Il provvedimento regionale viene inoltre giustificato con ragioni di sobrietà, perequazione ed equità. La sospensione, limitata nel tempo, non priva i destinatari di altre fonti di reddito e colpisce in modo progressivo solo gli importi oltre una soglia minima. La legge è quindi definita «conforme ai principi costituzionali e convenzionali» e funzionale alla tutela di «esigenze imperative d’interesse generale», in linea con interventi analoghi attuati a livello nazionale per contenere la spesa.







