ROMA – Dal primo maggio cambiano le regole di contenimento del Covid-19. Come anticipato dal Governo decadono alcune restrizioni in vigore fino ad ora mentre, per altre, ci sarà da aspettare ancora qualche settimana prima di eliminarle del tutto.

Quarantena e isolamento: già in vigore dal 1 aprile 2022 niente più obbligo di quarantena per chi ha avuto un contatto con un positivo (positivo che invece continua a dover rimanere a casa in isolamento). Il provvedimento vale anche per chi non è vaccinato. Occorre però seguire un periodo di auto-sorveglianza, indossando sia all’aperto che al chiuso per 10 giorni la mascherina FFP2.

Green pass e Super green pass: dal primo maggio non sarà più richiesto il Green pass base al ristorante per il servizio al tavolo e per salire sui treni di qualsiasi tipo. Unica eccezione per i visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali dove sarà richiesto fino al 31 dicembre 2022 il green pass base.

Luoghi al chiuso: dal primo maggio non sarà più obbligatorio il green pass nei locali al chiuso, per mangiare nei ristoranti, per entrare nei centri benessere, nelle sale gioco, in discoteca, in cinema, teatri, concerti, piscine al chiuso, per partecipare a congressi e eventi sportivi al chiuso, nonché alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni), sempre al chiuso.

Fino al 15 giugno si dovrà indossare una mascherina FFP2 su aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity notte e Alta Velocità, autobus interregionali, autobus a noleggio con conducente; mezzi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento; per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; per gli eventi e le competizioni sportive.

Nei luoghi di lavori invece la mascherina è fortemente consigliata sulla base di specifici protocolli previsti dal datore di lavoro. Questi vale nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Fino al 15 giugno inoltre hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e le strutture residenziali.

Non sarà richiesto una mascherina invece dal 1° maggio per altri luoghi al chiuso come supermercati, negozi, ristoranti, bar. Per i lavoratori di queste strutture valgono le regole previste dai Protocolli definiti dai loro datori di lavoro.

Scuola: per quanto riguarda la scuola restano le misure entrate in vigore il 1° aprile in merito alla gestione dei casi di positività; per tutte le scuole (dall’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) è previsto che in presenza di almeno 4 casi di alunni positivi, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata presentando certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

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