Tutelare la permanenza delle attività commerciali storiche in città, attraverso un divieto di trasformazione e impegnando il proprietario del fondo a mantenere i vincoli anche in caso di cessazione dell’attività. E’ l’obiettivo del nuovo regolamento che parte da Firenze e dice stop alle trasformazioni e mette un freno alla rendita, considerando le attività storiche come elementi del patrimonio culturale cittadino. Le nuove norme, che sono state presentate in Palazzo Vecchio, hanno avuto il via libera della Giunta fiorentina nel corso dell’ultima seduta, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re. Viene introdotto un divieto di trasformazione alle attività storiche in relazione ad alcuni elementi che l’Amministrazione è interessata a tutelare e che saranno individuati per ciascun esercizio da un’apposita commissione tecnica. Inoltre, in caso di cessazione, il proprietario del fondo dovrà comunque impegnarsi a trovare un’attività che rispetti i vincoli imposti su quell’attività. Sia la richiesta di trasformazione, che quella di cancellazione dalla lista delle attività storiche dovrà passare dal vaglio del Consiglio comunale.

Tre categorie «Uno strumento innovativo e coraggioso, in controtendenza rispetto al principio delle liberalizzazioni, ma che è un atto dovuto alla città – ha detto l’assessore Del Re – per salvaguardare la permanenza e promuovere l’eccellenza fiorentina mettendo un freno alla rendita. Un regolamento che abbiamo fatto poggiare su uno studio scientifico e su motivazioni solide, confortate dalla Sovrintendenza, dall’Università di Firenze e da un’intesa con la Regione Toscana. Siamo partiti dal Regolamento Unesco e dal Regolamento urbanistico – ha spiegato l’assessore – nei quali ci eravamo impegnati ad adottare uno strumento per tutelare la permanenza delle attività storiche in città e valorizzarne lo sviluppo». Sulla base dell’analisi condotta dalla commissione tecnica, le attività commerciali saranno suddivise in tre categorie: eccellenze storiche (categoria A), che saranno sottoposte a vincolo perché dotate di caratteristiche di pregio che l’amministrazione vuole tutelare; attività tradizionali (categoria B), che pur avendo più di 50 anni di anzianità, non saranno sottoposte ad alcun vincolo; ambulanti storici (categoria C). «Sulla base delle norme di tutela previste dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del rispetto dell’iniziativa economica privata – ha spiegato ancora l’assessore Del Re- si prevede nel regolamento anche una procedura di trasformazione o svincolo da parte dell’esercente/proprietario che voglia modificare una parte dell’attività (vetrina, insegna), cambiare luogo o togliere il vincolo sul fondo. L’istanza di svincolo o trasformazione sarà valutata dal Consiglio comunale».

Articolo precedenteIncastrato dal filmato di un paziente. Dipendente guarda video porno al computer dell’ospedale, indagano i CC
Articolo successivoRisorse per la viabilità. Dalla Regione 500mila euro per le strade dei piccoli Comuni