ROMA Dal 15 ottobre scatta l’obbligo del Green pass per entrare in tutti i luoghi di lavoro sia del settore pubblico che privato. Un provvedimento valido fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato d’emergenza.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge. “È un decreto per continuare ad aprire il Paese”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti governative. Dal 15 ottobre i dipendenti che si presenteranno sul luogo di lavoro sprovvisti di green pass saranno considerati “assenti ingiustificati”.

Se invece verranno trovati sul posto di lavoro senza il passaporto vaccinale – per essere, per esempio, entrati sfuggendo ai controlli – allora per loro scatterà anche la multa – da 600 a 1.500 euro . Le sanzioni – da 400 a 1.000 euro – scatteranno anche per i datori di lavoro che non effettueranno i controlli. Chi non ha il Green pass avrà comunque il “diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. È questa la misura principale contenuta nel nuovo decreto Green Pass che estende gli ambiti di applicazione del certificato verde, sostanzialmente, a chiunque debba lavorare.

“E’ una strategia universalistica: andiamo a toccare tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, dipendente e autonomo, un insieme di 23 milioni di lavoratori – spiega Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione nella Conferenza stampa che ha seguito il consiglio dei ministri – Tutto il capitale umano del Paese, che in buona parte è comunque già vaccinato: noi vogliamo accelerare la dinamica fisiologica delle vaccinazioni. Una operazione così è una vera impresa”.

Per le farmacie scatta l’obbligo di prezzi calmierati per i tamponi, gratis solo per chi non può fare il vaccino. Obbligo di green pass per il personale delle amministrazioni pubbliche Nella bozza del decreto si legge dunque che il certificato verde è obbligatorio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Banca d’Italia, gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale. La norma è estesa anche ai volontari e ai lavoratori esterni.

Anche i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice” dovranno rispettare l’obbligo del Green pass per accedere nei luoghi di lavoro. Resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il personale che non è in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Per il settore privato si applicano le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” e che non si applica l’obbligo di green pass “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Se senza green pass i dipendenti sono sospesi subito dalla prestazione lavorativa, mentre per i dipendenti pubblici la sospensione decorre dopo cinque giorni. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I controlli, anche “a campione” I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

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